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Lavoro Economia Finanza


La tanto attesa entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro
Ogni giorno in Italia muoiono in media tre persone sul lavoro
di Aldo Novellini - 13/06/2008


Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro dal 15 maggio scorso è finalmente legge dello Stato. Pubblicata nella G.U. del 30 aprile, come Decreto legislativo 81/08, la nuova norma, in attuazione della legge delega 123/07, consta di 306 articoli e di 51 allegati ed è suddivisa tra una parte generale (Titolo I – articoli 1-61 – "principi comuni") e una parte speciale (Titoli dal II all'XI) sulle diverse tipologie di rischio (luoghi di lavoro, cantieri edili, agenti fisici, ecc…). In chiusura sono posti il Titolo XII (disposizioni penali) e il Titolo XIII (norme transitorie e finali), che abroga il D.Lgs. 626/94 e molti decreti risalenti agli anni Cinquanta (DPR 547/55, ecc…) razionalizzando l'intero ordinamento in materia.

Il T.U. vuole garantire ai lavoratori uniformità  di tutele sull'intero territorio nazionale e si applica a tutte le attività , pubbliche e private, salvo in quei settori (forze armate, polizia, trasporto ferroviario, lavoro marittimo, ecc..) le cui peculiarità  richiedono discipline loro esclusive. Notevolmente ampliata la definizione di lavoratore che risulta la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività  lavorativa presso un datore pubblico o privato, anche senza retribuzione.
In seguito alla riforma dell'art. 117 della Costituzione, la sicurezza del lavoro è divenuta materia ripartita tra lo Stato e le Regioni. In tal senso la nuova norma ribadisce la cosiddetta clausola di cedevolezza che consente alla normativa regionale, ovviamente nei soli ambiti di sua competenza, di sostituirsi alle disposizioni statali facendole decadere.
A presidiare l'universo prevenzionistico viene istituito un organo ad hoc, il Comitato di Indirizzo, alle dipendenze del ministero della Salute per dare uniformità  alle politiche per la sicurezza, anche alla luce di possibili ritardi delle Regioni nell'adottare le norme di loro pertinenza. Confermato invece il ruolo della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza (composta da rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni e delle parti sociali) e chiamata ad elaborare le linee guida della valutazione dei rischi. Dovrebbe altresì essere creato un apposito Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) per giungere, finalmente, ad una banca dati condivisa tra i vari soggetti che operano nel settore.
Le misure contro il lavoro irregolare si applicano a tutte le tipologie di impresa con la sospensione dell'attività  in due casi: impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria per almeno il 20% del totale della mano d'opera presente sul luogo di lavoro o reiterata violazione delle prescrizioni sui tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale. Più rigida diviene la normativa sugli appalti con l'obbligo per il committente di indicare nel contratto i costi per la sicurezza con particolare riguardo alla loro congruità  rispetto al valore dell'opera.
Importante novità  è il modello organizzativo sulla prevenzione che può fare da scudo alle gravi sanzioni previste nella responsabilità  d'impresa, ai sensi del D.Lgs. 231/01. Affinchè abbia efficacia esimente esso deve basarsi su una serie di parametri (registrazione dei dati, periodici controlli e meccanismi disciplinari interni) dai quali possa chiaramente desumersi una sistematica gestione della sicurezza in azienda. La formazione diventa elemento centrale per tutti i soggetti e le competenze acquisite risulteranno certificate su un apposito libretto. Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è necessario un corso di almeno 32 ore.
In tema di RLS vengono introdotte le figure del delegato territoriale, al quale è attribuita la rappresentanza aziendale nelle imprese prive di propri incaricati, e del delegato di sito produttivo per sovrintendere, in contesti di rischio elevato, alla sicurezza dell'intero ciclo lavorativo anche se svolto da aziende diverse.
Le sanzioni hanno carattere amministrativo o penale (con doppio binario arresto-ammenda). In caso di violazioni commesse in aziende a rischio elevato, al datore di lavoro si applica un regime aggravato (unicamente l'arresto e non l'ammenda). Viene infine sancito l'obbligo per il pubblico ministero, in caso di omicidio colposo o di lesioni personali colpose avvenuti trasgredendo alle norme antinfortunistiche, di dare immediata notizia all'Inail ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
Come valutare nel complesso la nuova norma? Difficile dirlo in questa fase. A un primo esame il D.Lgs. 81/08 appare sufficientemente ben congegnato ma per un giudizio più approfondito bisognerà  attendere ancora qualche mese, quando saranno stati meglio sviscerati tutti gli aspetti connessi alla nuova legislazione. Un esempio tra tutti, le implicazioni connesse al modello organizzativo e alle sanzioni interdittive che allarmano non poco gli ambienti imprenditoriali. Va poi considerato che sono ancora molte le tematiche in attesa di definizione (formazione preposti, standard valutativi, qualificazione delle imprese, ecc…) che dovranno esser precisate con appositi decreti completamento del nuovo assetto normativo.

Ci sono poi due questioni su cui riflettere. Si è probabilmente persa l'occasione di prevedere un'Autorità  nazionale per la sicurezza del lavoro capace, non tanto di sovrapporsi all'esistente come sembra essere ancora il caso del Comitato di indirizzo, ma di accentrare tutte le competenze settoriali oggi disperse su un'eccessiva platea di soggetti. Visti i continui incidenti sul lavoro, ultimo a Catania la morte di sei operai in un impianto di depurazione, più che mai è indispensabile disporre di un'unica cabina di regia per il governo della materia.
Altro punto critico è che l'attuale assetto della sicurezza del lavoro sottoposto ad una legislazione concorrente tra Stato e Regioni rischia di condurre (soprattutto nell'attuale, e forse non ben ponderato, slancio federalista) a venti diversi sistemi prevenzionistici regionali a scapito di una tutela generalizzata e di elevato livello qualitativo che deve invece essere garantita nel segno dei diritti costituzionali che proteggono la salute e la sicurezza della persona. Più che mai diventa urgente intervenire sulla Costituzione restituendo alla potestà  statale ogni competenza.
Temi dunque piuttosto complessi che, senza inficiare l'assetto della nuova normativa, ben più organica rispetto all'ordinamento precedente, interpellano non di meno il legislatore a fornire qualche risposta.